Il contratto può prevedere la corresponsione di un contributo danni in caso di sinistro.
Questo viene applicato sui sinistri passivi (con torto del driver), o nel caso in cui sia ravvisata una incuria nell’utilizzo del veicolo. Non è dovuto invece, nel caso di sinistro attivo (con torto della controparte), o sinistro con concorso di colpa (concorsuale).
Può prevedere un importo fisso, es. 260€, o una percentuale, con importo minimo (ad es. se il contributo danni è 10% - € 260,00, si applicherà il 10% sull’entità del danno, con un mimino di 260€. Nel caso in cui l’entità del danno sia inferiore al contributo danni, quest'ultimo sarà l'importo dovuto).
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